PDF Stampa E-mail

Statuto

Art. 1 – Costituzione e Denominazione E’ costituita, ad iniziativa della Camera di Commercio I.A.A. della Spezia, ai sensi dell’art. 32 del R.D. 20/9/1934, n. 2011 e dell’art. 14, comma 5, punto b), della legge 29.12.1993, n. 580, un’Azienda Speciale avente la denominazione “Azienda Manifestazioni Fieristiche e Formazione Imprenditoriale - La Spezia”.

Art. 2 – Sede L’Azienda ha la propria sede legale e amministrativa in La Spezia, Via Vittorio Veneto n. 28, c/o la Camera di Commercio. Essa potrà avere sedi distaccate e svolgere la sua attività in tutto il territorio della provincia della Spezia.

Art. 3 – Oggetto L’Azienda si prefigge le seguenti finalità: a. promuovere la migliore conoscenza, diffusione e commercializzazione delle produzioni dell’agricoltura, dell’industria e dell’artigianato della provincia della Spezia, nonché il potenziamento delle attività commerciali e di servizio mediante l’organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni da attuarsi nel territorio nazionale e all’estero; b. l’organizzazione diretta di corsi per la formazione e l’aggiornamento degli imprenditori e dei lavoratori delle imprese spezzine, nonché la cura dell’orientamento scolastico e professionale dei soggetti in età evolutiva che richiedono informazioni sulle scelte di indirizzo scolastico e professionale confacente alle loro attitudini personali; c. l’organizzazione e la gestione di corsi qualificati per attività formative didattiche rispondenti alle caratteristiche professionali del mercato del lavoro provinciale e in particolare per assicurare l’acquisizione di figure professionali di alta specializzazione e competenza nei settori turistico, marittimo e trasportistico e di eventuali altri settori economici di rilevante interesse per la provincia di La Spezia, nonché attività di ricerca ed analisi; d. assumere ogni altra iniziativa, necessaria ed utile al conseguimento degli scopi di cui ai precedenti punti a), b) e c) anche con studi, seminari, congressi e incontri di operatori italiani e stranieri. Per perseguire le proprie finalità, l’Azienda può stipulare convenzioni con lo Stato o altri organismi pubblici o privati, con esclusione comunque di impegni finanziari a carattere poliennale o illimitato. L’Azienda svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro.

Art. 4 – Organi Sono organi dell’Azienda: a. il Consiglio di Amministrazione b. il Presidente c. il Collegio dei Revisori d. il Comitato Tecnico

Art. 5 – Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è nominato con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio della Spezia ed è composto come segue: - Presidente della Camera di Commercio della Spezia o suo delegato, secondo quanto previsto dall’art. 8; - Presidente Amministrazione Provinciale della Spezia o suo delegato; - Presidente Cassa di Risparmio della Spezia o suo delegato; - 1 rappresentante delle Comunità Montane della Provincia; - 1 rappresentante per ciascun Comune della Provincia con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; - 1 rappresentante dell’Azienda di Promozione Turistica; - da 5 a 7 rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali e di categoria più significative, di cui 1 in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per la durata del mandato del Consiglio camerale. In caso di scioglimento della Giunta camerale il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino a quando la nuova Giunta non provvederà al suo rinnovo. La carica di Consigliere è gratuita. Può essere attribuito, su delibera del Consiglio di Amministrazione, un gettone di presenza per la partecipazione alla riunioni, nonché il rimborso delle spese sostenute. Fa parte del Consiglio il Segretario Generale della Camera di Commercio della Spezia, con voto consultivo, ove non rivesta la carica di Direttore dell’Azienda Speciale.

Art. 6 - Poteri del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Azienda, e in particolare: a. adotta il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, corredati da relazioni illustrative, da trasmettere alla Camera di Commercio della Spezia per la successiva approvazione da parte del Consiglio camerale; b. predispone regolamenti interni per il funzionamento dell’Azienda ed eventualmente regolamenti per la gestione dei servizi; c. determina il contingente di personale necessario ai vari livelli e qualifiche con provvedimento soggetto all’approvazione della Giunta camerale; d. approva i programmi d’attività dell’Azienda; e. nomina il Vicepresidente; f. delibera il conferimento d’incarichi particolari a tecnici, esperti e consulenti determinandone il compenso, stabilisce i compensi dei Revisori dei Conti e del Direttore; g. delibera in merito ai gettoni di presenza alle riunioni di Consiglio; h. nomina il Direttore dell’Azienda con deliberazione soggetta all’approvazione della Giunta camerale; i. delibera sui contratti e autorizzazioni di spesa necessarie al funzionamento dell’Azienda inviandoli, in caso di impegni poliennali, alla Giunta camerale per l’approvazione; j. stipula convenzioni e determina tariffe per servizi resi a terzi.

Art. 7 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente normalmente ogni tre mesi e tutte le volte in cui lo ritenga necessario, ovvero quando riceva domanda scritta dalla maggioranza dei consiglieri o dei Revisori. Di regola la convocazione contenente l’ordine del giorno è fatta con lettera raccomandata spedita almeno sei giorni prima della riunione. In caso d’urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma, telex, telefax, posta elettronica, spediti almeno tre giorni prima della riunione anche se non contenenti l’ordine del giorno. Di ciascuna riunione sarà redatto un apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. Le sedute del Consiglio sono valide con l’intervento di almeno la metà più uno dei componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio partecipa con voto consultivo e in veste di Segretario il Direttore dell’Azienda, nonché con voto consultivo il Segretario Generale della Camera di Commercio della Spezia, qualora non nominato Direttore dell’Azienda.

Art. 8 - Presidente Il Presidente dell’Azienda è il Presidente della Camera di Commercio della Spezia o suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio camerale. Il Presidente rappresenta legalmente l’Azienda, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne firma gli atti e sovraintende alla loro esecuzione. In caso d’urgenza, il Presidente può deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella riunione successiva Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso d’assenza o impedimento.

Art. 9 - Collegio dei Revisori L’Amministrazione dell’Azienda è controllata da un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno effettivo, con funzioni di Presidente ed uno supplente, nominati dal Ministero delle Attività Produttive un effettivo nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed uno effettivo e uno supplente nominato dalla Giunta Camerale. Il Collegio dura in carica quanto l’organo di amministrazione. I revisori sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. I revisori esercitano il controllo sulla gestione finanziaria dell’Azienda ed in particolare svolgono le funzioni di cui al comma 4) art. 65 del D.M. n. 287 del 23 luglio 1997 “Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”.

Art. 10 – Comitato Tecnico Il Comitato è costituito da Direttori delle Associazioni Datoriali di Categoria presenti nel Consiglio camerale; ha funzione consultiva ed ha il compito di sostenere l’attività operativa dell’Azienda, partecipando anche alla definizione dei progetti da presentarsi al Consiglio di Amministrazione. E’ nominato dalla Giunta camerale e si riunisce almeno ogni due mesi od in funzione delle necessità gestionali dell’Azienda.

Art. 11 - Direttore Il Direttore dell’Azienda è il Segretario Generale della Camera di Commercio della Spezia o un funzionario camerale adeguatamente qualificato o altra persona in possesso d’adeguati requisiti professionali nominata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione da sottoporre ad approvazione della Giunta camerale. Il Direttore assicura il funzionamento dell’Azienda, dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione annualmente stabilisce l’entità del compenso, a carico del bilancio dell’Azienda, da attribuire al Direttore, nell’ipotesi in cui l’Ufficio di Direttore venga rivestito da soggetto non appartenente all’organico camerale; questi sarà assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato nell’ambito del contratto collettivo nazionale dei Dirigenti d’aziende commerciali.

Art. 12 - Personale Per il funzionamento l’azienda potrà avvalersi di: a. di personale dotato di professionalità specifica da assumere a tempo determinato o indeterminato con contratto di diritto privato nei limiti di un contingente prefissato; b. di personale di ruolo camerale, anche a tempo parziale, rimborsando alla Camera tutte le spese conseguenti; c. di consulenti per la trattazione di specifici problemi.

Art. 13 - Entrate dell’Azienda Sono costituite da: a. contributi ordinari e straordinari della Camera di Commercio della Spezia; b. contributi di enti pubblici e privati; c. proventi derivanti da servizi prestati a terzi. Il Consiglio di Amministrazione nel determinare l’entità del costo delle prestazioni a terzi dovrà tenere conto degli indirizzi istituzionali della Camera di Commercio, in particolare alle finalità d’offerta di servizi agli Enti locali, agli Istituti bancari, alle Associazioni di categoria.

Art. 14 - I bilanci L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, corredati della necessaria documentazione, devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile, al fine di poter essere tempestivamente trasmessi alla Camera di Commercio per l’approvazione da parte del Consiglio, quali allegati al bilancio dell’Ente camerale.

Art. 15 - Servizio di cassa Al servizio di Cassa dell’Azienda provvede l’Istituto di Credito convenzionato con la Camera di Commercio della Spezia. Le riscossioni e pagamenti sono effettuati, in conformità al bilancio, mediante reversali d’incasso e mandati di pagamento sottoscritti, a firma congiunta, dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo-Contabile.

Art. 16 - Scioglimento del Consiglio Qualora venisse a determinarsi l’impossibilità d’un regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione, lo stesso potrà essere sciolto con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio. Con la stessa deliberazione la Giunta provvederà alla nomina del nuovo consiglio. Qualora la nomina del nuovo consiglio non potesse effettuarsi contestualmente, il Presidente ne assumerà straordinariamente le funzioni.

Art. 17 - Cessazione dell’Azienda L’Azienda può essere soppressa in qualsiasi momento con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio della Spezia. Il patrimonio esistente sarà acquisito dall’Ente camerale che subentrerà in tutti i rapporti dell’Azienda, ad esclusione di quelli relativi al personale.

Art. 18 - Modificazioni dello Statuto Il presente Statuto potrà essere modificato con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio della Spezia.

Art. 19 - Norme applicabili Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni vigenti concernenti le Aziende Speciali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.